Criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

Il Ministro delle Attività Produttive di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato il 28/07/2005 il Decreto Ministeriale previsto all'art. 7 comma 1 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, che definisce i criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Successivamente l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha adottato il 14/09/2005 la Delibera n° 188/05 nella quale è stato individuato il GRTN (ora GSE) quale "soggetto attuatore" che eroga le tariffe incentivanti.

Il 6 febbraio 2006 è stato firmato il secondo decreto fotovoltaico che amplia e integra il DM 28/07/2005.

L'incentivazione interessa gli impianti fotovoltaici della potenza da 1 kW sino a 1000 kW entrati in esercizio dopo il 30/09/2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o potenziamento di un impianto preesistente.

Gli impianti fotovoltaici che potranno essere realizzati sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza alle quali verranno riconosciute, per venti anni, le tariffe incentivanti riportate nella seguente tabella:

Impianto FV

Potenza in kW

Tariffe incentivanti   € / kWh

  Classe 1

1 £ P £ 20

  0,445 (servizio di scambio sul posto)
  0,460

  Classe 2

20 < P £ 50

  0,460

  Classe 3

50 < P £   1.000

  0,490 (valore massimo soggetto a gara)

Le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione.

L'energia elettrica a cui verrà riconosciuto l'incentivo è quella prodotta, misurata ai morsetti di uscita del gruppo di conversione corrente continua - corrente alternata.

Per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto, l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco.

Il GSE valuterà le richieste pervenute ai sensi dei DM 28/07/2005 e 06/02/2006 e della Delibera n° 188/05 della AEEG e, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, informerà i richiedenti sull'esito della domanda inoltrata.

L'erogazione delle tariffe incentivanti da parte del GSE avverrà a seguito dell'entrata in servizio degli impianti nei tempi previsti dal DM 28/07/2005, previa verifica del rispetto di quanto previsto dalle suddette normative.